01 gennaio 2025 alle ore 21:30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Orchestra Sinfonica dell’Adriatico diretta dal M° Alfredo...
09/12/202409/12/2024News, Performance
Il Consiglio Esecutivo dell’Associazione Coro Ventidio Basso
Visti gli articoli 9, 10, 8 , 13, 21, 28 e 29 dello Statuto allegato all’Atto Costitutivo redatto dal Notaio Nazzareno Cappelli (Repertorio 95802 – Raccolta 33236);
Vista la deliberazione del Consiglio Esecutivo nella seduta del 26 Febbraio 2007;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Generale nella seduta del 10 Marzo 2007,
EMANA
il presente Regolamento
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1 (Premessa)
1. Il presente Regolamento Interno contiene le norme che delineano l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione “Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno”in attuazione delle disposizioni contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto vigente
Art. 2 (Scopo del Regolamento)
1. Scopo del Regolamento è dettare l’insieme di norme atte a regolare l’applicazione delle disposizioni contenute nell’Atto Costitutivo e nello Statuto dell’Associazione.
TITOLO II – I SOCI
Art. 3 (Generalità)
1. L’Associazione è l’insieme dei Soci Fondatori e dei Soci di nuova ammissione, Coristi e non Coristi, che perseguono il comune interesse per la musica e la pratica del canto corale
2. L’insieme dei soci coristi costituisce il Corpo Corale definito, in seguito nel presente Regolamento, come Coro e i suoi componenti come Coristi; mentre vengono definiti Soci i componenti dell’insieme di tutti i Soci coristi e Soci non coristi.
Art. 4 (Ammissione dei nuovi Soci)
1. Per essere ammessi nell’Associazione in qualità di Socio occorre sottoscrivere la domanda di ammissione predisposta dall’Associazione nella quale sono richiesti: i dati anagrafici del candidato, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica, le misure antropometriche, i recapiti telefonici fissi e mobili di residenza e di lavoro.
Viene sottolineato che l’indirizzo di posta elettronica rappresenta il mezzo principale di comunicazione tra l’Associazione e i Soci.
2. L’aspirante Socio è tenuto ad accettare il contenuto dello Statuto, del Regolamento e l’entità della quota associativa. Queste informazioni gli devono essere fornite puntualmente insieme alla descrizione della procedura di iscrizione.
3. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Esecutivo previa acquisizione, se trattasi di Corista, del parere favorevole, circa le qualità tecnico-canore dell’aspirante, accertate dal Maestro.
4. Il neo-Corista dovrà aggiornarsi quanto prima al repertorio musicale del Coro e potrà esibirsi nel primo concerto in programma, solo quando avrà acquisito un’adeguata preparazione accertata dal Maestro.
Art. 5 (Tessera)
1. La tessera si identifica con quella del Consorzio Cori & Bande che viene rilasciata al Socio a seguito dell’adesione dell’Associazione a tale ente, fino a che non ne verrà adottata una specifica.
2. Il versamento della quota associativa del Consorzio Cori & Bande, a nome dei singoli Soci, è a carico dell’Associazione.
Art. 6 (Doveri dei Soci)
1. I Soci sono tenuti ad acquisire e a praticare con costanza un sano spirito di gruppo e di solidarietà collettiva quali elementi indispensabili e imprescindibili per la vita dell’Associazione e per un equilibrato rispetto dei ruoli.
2. Le attività dell’Associazione dovranno svolgersi in un clima di collaborazione e di simultaneità ideale, scevre da ambizioni e aspettative personali, nel rispetto puntuale delle direttive dei responsabili alla preparazione e all’organizzazione degli spettacoli.
3. Il comportamento dei Coristi, inoltre, dovrà essere improntato all’adempimento dei seguenti doveri:
a) osservare le disposizioni organizzative;
b) dedicarsi alla propria formazione e preparazione musicale con impegno, serietà e responsabilità, sia durante lo svolgimento delle prove con il Maestro, sia con lo studio a casa delle partiture in corso di preparazione;
c) osservare puntualmente gli orari delle prove e partecipare ad esse con regolarità;
d) mantenere integri ed efficienti i materiali e le attrezzature dell’Associazione durante il loro utilizzo e curare, poi, sempre l’ordine di archiviazione predisposto;
e) avere il massimo e costante rispetto, formale e sostanziale, per tutti i colleghi;
f) adottare sempre comportamenti o attività – quali ad esempio la compatibile partecipazione ad altre corali – che non ostacolino il regolare svolgimento delle attività del Coro o addirittura siano in contrasto con il raggiungimento delle finalità perseguite dall’Associazione;
g) non arrecare danni al patrimonio collettivo.
4. In occasione delle prove e dei concerti, ogni Corista assumerà la posizione nel Coro che gli è stata assegnata dal Maestro.
Art. 7 (Sanzioni Disciplinari)
1. Per comportamenti contrari ai doveri di socio, in relazione alla loro entità e recidività, a carico dei Soci direttamente responsabili potranno essere irrogate, previa deliberazione del Consiglio, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
c) sospensione a tempo determinato dall’attività associativa o dall’esercizio dei diritti di socio fino ad un massimo di trenta giorni;
d) espulsione dall’Associazione.
2. Il Consiglio, prima di sottoporre il Socio alle sanzioni di cui sopra, invia allo stesso contestazione scritta degli addebiti anche a mezzo e-mail e lo invita ad esporre per iscritto le proprie ragioni anche a mezzo e-mail entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione, direttamente o tramite un Socio di fiducia che assumerà, nell’occasione, la veste di difensore.
3. L’espulsione e la conseguente cancellazione dal Libro Soci viene valutata e deliberata dal Consiglio con voto unanime dei suoi componenti. Contro le decisioni del Consiglio Esecutivo in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla conoscenza della sanzione disciplinare all’Assemblea dei soci, che delibererà secondo le modalità prescritte per l’assemblea ordinaria.
TITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI
Art. 8 (Organi Sociali)
1. Gli organi Sociali sono quelli indicati nello Statuto quali:
a) Assemblea Generale: Ordinaria e Straordinaria;
b) Consiglio Esecutivo;
c) Collegio dei Revisori;
d) Comitato Artistico
2. Di seguito i suddetti saranno citati nel presente Regolamento come: Assemblea, Consiglio, Collegio e Comitato.
Art. 9 (Assemblea Generale)
1. L’Assemblea è il “parlamento” interno ovvero l’organo fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
2. L’Assemblea Generale, in funzione degli argomenti da trattare, può essere Ordinaria o Straordinaria ed è:
a) composta da tutti i Soci regolarmente iscritti al Libro Soci
b) presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vice Presidente o dal membro più anziano in carica del Consiglio.
3. Nell’Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto.
4. Degli argomenti discussi in Assemblea dovrà essere redatto, a cura del Segretario, verbale scritto su supporto cartaceo o elettronico.
Art. 10 (Convocazione dell’Assemblea)
1. Le convocazioni vengono indette a cura del Consiglio mediante avviso, contenente l’Ordine del Giorno, l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima e, esclusivamente per l’Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, inviato almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefono, ovvero affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale.
2. Tutti i soci possono richiedere che venga inserito nell’ordine del giorno di una prossima Assemblea un determinato argomento e la richiesta in forma scritta e sottoscritta da almeno cinque Soci, dovrà essere presentata al Consiglio almeno tre giorni prima della convocazione.
Art. 11 (Deleghe)
1. Nel caso in cui un Socio (delegante) sia impossibilitato a prendere parte a un’Assemblea, può delegare la propria partecipazione ad altro Socio (delegato) di sua fiducia.
2. La delega deve essere redatta e sottoscritta dal delegante in forma chiara e univoca, e deve contenere i propri dati anagrafici, quelli del delegato che accetta, e la data di compilazione.
3. Prima dell’apertura dell’Assemblea il delegato deve consegnare al Segretario le deleghe che porta, perché queste possano esse incluse nell’elenco delle presenze e nel calcolo del quorum.
4. Viene precisato che ogni qualvolta nel presente Titolo III viene citato il termine “presenze” queste si intendono pari alla somma del numero degli intervenuti più quello delle deleghe e per quorum si intende il numero minimo di voti necessari per una votazione o elezione.
5. I dati relativi alle deleghe devono essere esposti analiticamente, a cura del Segretario, nel Verbale dell’Assemblea.
6. E’ ammesso l’uso di mezzi telematici per la presentazione delle deleghe, purché detti sistemi, definiti e gestiti dal Consiglio, garantiscano la possibilità di identificare il mittente con affidabilità ragionevole e siano conformi alle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento.
7. Ogni delega vale quale una singola presenza e ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.
Art. 12 (Voto per alzata di mano o segreto)
1. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei votanti.
2. Tutte le votazioni riferite a persone devono essere effettuate a scrutinio segreto.
3. Per l’elezione degli organi sociali, i voti di preferenza da esprimere possono, al massimo, essere pari al numero dei membri da votare
Art. 13 (Assemblea Ordinaria)
1. L’Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Consiglio:
a) non oltre due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Piano
Preventivo corredato dal programma delle attività artistiche che potrà avere scansione
annuale, biennale o triennale;
b) non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del
Rendiconto di Gestione e della Relazione del Consiglio, ivi allegata, sull’attività svolta
nell’esercizio trascorso;
c) ogni qualvolta, su iniziativa del Consiglio stesso o quando almeno un quinto dei Soci ne
faccia richiesta scritta per:
– l’elezione dei membri del Consiglio, del Collegio e del Comitato;
– l’approvazione del Regolamento redatto dal Consiglio e le sue successive modifiche;
– l’esame e la decisione su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
2. Le deliberazioni sono valide se prese con quorum pari alla maggioranza delle presenze e:
a) in prima convocazione, con presenze pari ad almeno la metà del totale dei Soci;
b) in seconda convocazione, che dovrà tenersi ad almeno due ore di distanza dalla prima, qualunque sia il numero delle presenze.
3. Nelle deliberazioni relative all’approvazione del Rendiconto di Gestione e del Piano Preventivo, nonché in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.
Art. 14 (Assemblea Straordinaria)
1. L’Assemblea Straordinaria è convocata a cura del Consiglio, su iniziativa del Consiglio stesso o quando almeno due terzi dei Soci ne faccia motivata richiesta scritta, esclusivamente per deliberare sui seguenti argomenti che devono essere esposti all’ordine del giorno della sua lettera di convocazione:
a) modifica delle norme statutarie;
b) scioglimento anticipato dell’Associazione e devoluzione del suo patrimonio.
2. Sugli argomenti di cui al paragrafo a) occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci e un quorum pari alla maggioranza dei presenti.
Sugli argomenti di cui al paragrafo b) occorre un quorum di almeno tre quarti dei Soci.
Art. 15 (Consiglio Esecutivo)
1. Il Consiglio è l’organo sociale che determina e coordina tutta l’attività dell’Associazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa.
2. Discute su tutti i problemi inerenti alla gestione dell’Associazione e adotta, a maggioranza di voti dei suoi componenti, le soluzioni che ritiene più opportune al caso in esame.
3. Nella prima riunione susseguente l’elezione dei suoi membri da parte dell’Assemblea, il Consiglio, delibera l’assegnazione tra i suoi componenti, delle cariche di:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) Consigliere.
4. Dette cariche durano di norma tutto il periodo di durata del Consiglio, ma lo stesso può deliberare, a maggioranza di voti, la sostituzione di uno o più membri in carica, dietro richiesta del membro stesso, ovvero quando seri motivi inducano il Consiglio a tale decisione.
5. Il Consiglio Esecutivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti
effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Esecutivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione.
6. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I membri del Comitato Artistico e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché il Direttore Artistico possono essere invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Esecutivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere; potrà inoltre avvalersi nell’esercizio delle sue funzioni della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione .
Art. 16 (Elezione dei membri del Consiglio)
1. I soci che intendano candidarsi alle elezioni per la scelta dei membri del Consiglio, possono presentare la propria candidatura nel corso dell’Assemblea indetta con tale compito.
La candidatura ha valore solo propositivo.
Tutti i Soci con diritto di voto possono candidarsi.
2. I membri del Consiglio da eleggere sono da cinque a nove, la cui entità dovrà essere deliberata dall’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.
3 La carica di membro del Consiglio è incompatibile con quella di membro del Collegio. Il candidato eletto ad entrambe le cariche dovrà optare per una delle due.
4. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, l’Assemblea nomina un seggio elettorale composto da tre persone.
Il seggio elettorale ha il compito di compilare la lista dei candidati, verificare la regolarità della votazione, raccogliere le schede di voto e procedere allo scrutinio dei voti.
5. Ogni Socio, affinché il suo voto sia considerato valido, dovrà esprimere un numero di preferenze, tra i candidati elencati nell’apposita lista di cui al presedente punto 4, non supe-riore a al numero dei membri da eleggere. I voti espressi su nomi di Soci non compresi nella lista dei candidati non sono ritenuti validi.
6. Il voto verrà espresso su apposite schede vidimate con il timbro dell’Associazione e la firma di almeno uno dei membri del seggio elettorale mediante indicazione del nome e cognome del candidato prescelto, tra quelli elencati nell’apposita lista di cui al precedente punto 4.
8. In caso di indicazione del solo cognome, e nella lista compaiano più candidati con lo stesso cognome, il voto sarà attribuito al primo di questi che figura nella lista dei candidati.
9. La votazione viene effettuata a scrutinio segreto.
10. Lo scrutinio, effettuato pubblicamente, renderà noti i nomi dei candidati votati.
11. Sono eletti membri del Consiglio i candidati che avranno ottenuto la maggioranza dei voti validi
12. Nel caso di parità fra l’ultimo degli eletti ed il primo dei non eletti si procede, seduta stante, al ballottaggio. In caso di parità di voti dopo due scrutini di ballottaggio, verrà proclamato eletto il più anziano dei candidati.
14. Il candidato eletto dovrà esprimere all’Assemblea la propria accettazione della carica.
Art. 17 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, per conto e a spese della stessa.
2. Il Presidente:
a) ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori con delega per la rappre-sentanza e la conclusione di determinati negozi e/o contratti;
b) convoca e presiede il Consiglio e cura l’esecuzione delle deliberazioni;
c) firma gli atti e quanto necessario all’esplicazione di tutte le operazioni deliberate dal Consiglio;
d) sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
e) cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento e ne promuove, di ambedue, la riforma qualora si renda necessario;
f) adotta in caso d’urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica alla prima riunione del Consiglio;
g) provvede ai rapporti – sottoscrivendo impegni o richieste – con le autorità e la pubblica amministrazione.
2. Il Presidente può delegare temporaneamente il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi al Vice Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di presidenza saranno svolte dal membro del Consiglio in carica più anziano o, in caso parità, dal meno giovane.
4 In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Esecutivo. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione
4. Per le spese minute e correnti disporrà di un piccolo fondo. Al riguardo redigerà un conto a scalare con allegate le ricevute fiscali di tutte le spese sostenute che, singolarmente, non dovranno essere superiori a €. 30,00 (trenta/00).
Art. 18 (Vice Presidente)
1. Il Vice Presidente si impegna a collaborare attivamente con il Presidente nello svolgimento delle seguenti funzioni:
a) coordinamento e pianificazione delle attività organizzative, amministrative e artistiche del Coro;
b) possibilità di interventi tempestivi e d’iniziativa per la risoluzione di problemi attinenti a tutte le attività del Coro;
c) custodia e uso, unitamente al Presidente, di un carnet di assegni del conto corrente bancario intestato all’Associazione.
2 In assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce temporaneamente in tutte le sue funzioni.
Art. 19 (Segretario)
1. Compiti del Segretario sono:
a) partecipare alle sedute dell’Assemblea, del Consiglio e del Comitato, e redigere e sotto-scrivere i relativi verbali;
b) predisporre e aggiornare il “registro dei verbali”;
c) predisporre e aggiornare il “registro dei soci”;
Art. 20 (Tesoriere)
1. Il Tesoriere svolge funzioni contabili e di cassiere. In particolare:
a) incassa le somme dovute all’Associazione;
b) redige e inoltra agli interessati le fatture e le ricevute relative agli incassi;
c) effettua i pagamenti deliberati;
d) deposita i fondi a nome e per conto dell’Associazione presso una o più banche scelte dal Presidente su parere del Consiglio;
e) cura la tenuta dei libri contabili e l’archiviazione dei relativi documenti.
2. Il Tesoriere, unitamente al Presidente ed al Vice Presidente, redige il Rendiconto di Gestione e il Piano Preventivo con allegate le prescritte relazioni.
Art. 21 (Collegio dei Revisori dei Conti)
1. E’composto da tre membri nominati dall’Assemblea, che nel presente Regolamento saranno citati come Revisori, scelti tra i Soci o professionisti esterni, uno dei quali assume la funzione di Presidente del Collegio stesso.
2. La carica di membro del Collegio è incompatibile con quella di membro del Consiglio.
3. La procedura per la nomina dei membri del Collegio è uguale a quella del Consiglio, di cui al precedente art. 18.
4. Compito del Collegio è la periodica verifica della corretta redazione della contabilità e della regolare tenuta dei libri contabili e sociali dell’Associazione.
5. In occasione dell’Assemblea annuale per l’approvazione del Rendiconto di Gestione, il Presidente del Collegio leggerà la propria relazione redatta e sottoscritta dai propri membri.
6. Il Collegio sarà invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, solo nel caso in cui l’ordine del giorno preveda argomenti attinenti a problemi contabili o amministrativi.
Art. 22 (Comitato Artistico)
1. Spetta al Comitato lo studio e l’assunzione di decisioni su scelte di carattere prettamente artistico – musicale, da sottoporre al Consiglio a cui compete l’approvazione delle predette scelte, in base soprattutto, alla valutazione dei relativi conseguenti aspetti economici.
2. E’ costituito da 5 membri così suddivisi:
a) Maestro;
b) n° 4 rappresentanti del Coro scelti dall’Assemblea, preferibilmente, tra Soci diplomati in conservatorio statale;
4. Il Comitato dura in carica tre anni, nello stesso periodo di tempo di carica del Consiglio.
Qualora per motivi non prevedibili, l’inizio di un periodo di carica del Comitato non dovesse coincidere con quello del Consiglio, tale periodo avrà termine comunque alla stessa data di scadenza di quello del Consiglio.
5. I membri in carica, alla scadenza del loro mandato, possono candidarsi di nuovo ed essere eletti per un nuovo periodo.
6. Il Comitato si riunisce tutte le volte che sia necessario e, comunque, almeno una volta ogni due mesi. E’ convocato in via informale dal Presidente del Comitato, su sua iniziativa o su richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.
Art. 23 (Compiti del Comitato Artistico)
1. Tra i suoi compiti il Comitato provvede alla:
a) individuazione del repertorio musicale da inserire nella programmazione del Coro;
b) redazione e diramazione del calendario delle prove stabilendone la durata e la cadenza;
c) disposizione di audizioni per l’ingresso di nuovi Coristi.
d) predisporre e aggiornare il “registro delle presenze”, compresa la segnalazione le assenze o i ritardi ingiustificati
e) provvedere ad inviare ai Coristi o a terzi, a mezzo lettera, telefono o posta elettronica, comunicazioni relative alle prove ed agli impegni per le esecuzioni musicali
d) programmazione di corsi di formazione vocale e studio della musica, per Coristi, con la docenza di maestri di nota competenza e professionalità, nelle specifiche discipline per coristi e solisti.
e) esame delle rassegne musicali nazionali ed estere a cui potrebbe essere organizzata la partecipazione del Coro, previo studio del grado di preparazione dei coristi, e scelta del repertorio da eseguire.
Art. 24 (Vacanza di membri in carica)
1. In caso di vacanza di membri in carica nel Consiglio, nel Collegio, o nel Comitato è facoltà dei rispettivi Presidenti sostituire gli assenti con i candidati che nella graduatoria dell’ultima elezione seguono immediatamente l’ultimo incaricato.
2. Nel caso in cui venga a mancare un numero di Consiglieri o Revisori, superiore alla metà del totale dei membri dei rispettivi organismi, deve essere convocata l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio o del Collegio.
TITOLO IV – L’ATTIVITA’ ARTISTICA
Art. 25 (Direzione artistica del Coro)
1. Il Consiglio, in seduta e decisione congiunta con il Comitato Artistico, provvede alla scelta e alla designazione della direzione artistica del Coro ad un direttore di coro o direttore d’or-chestra e coro, che verrà citato nel presente Regolamento con il nome di Maestro.
2. Il Maestro è il Direttore Artistico del Coro e ne assume la direzione e la responsabilità sul piano artistico-musicale.
3. Opera in stretta collaborazione con gli altri membri del Comitato in relazione a tutti gli aspetti attinenti la programmazione musicale.
4. Dirige le prove dei Coristi sia dal punto di vista dell’apprendimento dei brani musicali sia da quello della loro interpretazione artistica.
5. Dirige il Coro e l’Orchestra nelle esecuzioni in cui l’Associazione è direttamente impegnata e, possibilmente, anche in altre in cui la produzione sia consenziente.
6. Cura la formazione dei gruppi corali relativi alle singole manifestazioni musicali con la scelta dei partecipanti alle stesse e l’esclusione di chi, a suo giudizio, non risulti idoneo per vocalità o preparazione.
7. Può essere invitato a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio.
8. E’ inoltre auspicabile che il Maestro proponga l’inclusione del Coro nelle manifestazioni musicali in cui è impegnato individualmente come Direttore d’Orchestra, dando possibilmente spazio anche alle voci soliste presenti nel Coro.
Art. 26 (Prove musicali)
1. Le prove, stabilite dal Comitato e dirette dal Maestro, non sono finalizzate ad un solo concerto o a uno specifico spettacolo, ma vanno intese come una acquisizione e un arricchimento del repertorio del Coro.
2. Il Corista deve dimostrare tutto il suo impegno nello studio dei brani musicali e il suo comportamento deve essere tale da evidenziare il suo serio interesse per il Coro.
3. Qualora egli preveda l’impossibilità, per motivi giustificabili, a partecipare all’esecuzione di un concerto, sarà tenuto a essere ugualmente presente alle prove previste per lo studio dei brani musicali, visto che questi, entrando a far parte del repertorio dell’Associazione, potrebbero essere riproposti in futuro.
4. Il Corista che non rispetti tale comportamento potrà essere escluso dalle esecuzioni musicali successive e in caso di recidiva potrà essere allontanato dal Coro nei modi indicati nell’art. 9.
5. La preparazione di un’opera lirica non è intesa come prova di repertorio, per cui un Corista non designato a far parte del coro dell’opera stessa, potrà ritenersi autorizzato ad assentarsi in occasione di tali prove.
6. Non è consentito abbandonare la prova prima del termine della stessa, senza giustificato motivo e la preventiva autorizzazione del Maestro. In caso contrario il Corista verrà registrato come assente.
Art. 27 (Assenze o ritardi ingiustificati)
1. I Coristi sono tenuti a partecipare puntualmente a tutte le prove del Coro, salvo casi di forza maggiore per i quali gli interessati sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Rappresentante di Sezione, o a un membro del Consiglio o del Comitato.
Art. 28 (Programmazione artistica)
1. L’attività di preparazione e di studio dell’Associazione è pianificata mediante l’elaborazione di programmi a scansione annuale, biennale e triennale.
2. La programmazione è elaborata dal Comitato e ratificata dal Consiglio e sarà strutturata come segue:
a) a tre anni: è intesa come una ipotesi di programma da eseguirsi preferibilmente sulla base di ricorrenze, avvenimenti o celebrazioni particolari;
b) a due anni: per la quale si procede alla preparazione e all’organizzazione vera e propria dei concerti e degli eventi, compresa la ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni;
c) a un anno: in cui è prevista la programmazione operativa e pratica definita nel dettaglio.
Art. 29 (Viaggi d’istruzione)
1. Al fine di rafforzare e rinsaldare lo spirito di gruppo e il legame di solidarietà dei Coristi, in occasione dell’elaborazione del Piano Preventivo il Consiglio potrà programmare almeno un viaggio di istruzione per ogni esercizio sociale da effettuarsi in località e con mezzi di trasporto adeguati e compatibili con le disponibilità economiche dell’Associazione.
2. Vanno indirizzati a strutture o località attinenti la musica quali auditorium, musei musicali, conservatori statali, festival, ecc.
3. Alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione possono partecipare, a titolo oneroso, famigliari o amici compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Art. 30 (Pubblicazioni, partiture, spartiti, videoteca, nastroteca. Fotocopie)
1. I Coristi dovranno effettuare lo studio e la preparazione dei brani, sulle partiture originali acquistate dagli stessi a proprie spese o, se possibile, con i fondi dell’Associazione.
Potranno essere adottate anche partiture o spartiti scaricabili da siti internet purché di pubblico dominio.
2. I Soci non possono divulgare spartiti, in particolar modo quelli di non libera pubblicazione.
3. I volumi della biblioteca e le partiture di proprietà dell’Associazione: (libri, partiture, spartiti, Cd, Dvd, videocassette, ecc.) possono essere distribuiti temporaneamente ai Soci e al Maestro dietro sottoscrizione di regolare ricevuta;
4. E’ fatto divieto effettuare fotocopie di partiture o di spartiti soggetti a diritti d’autore.
La responsabilità eventualmente accertata, dagli organi preposti, ricadrà sul detentore del documento riprodotto illegalmente e nessun tipo di responsabilità potrà ricadere sull’Associazione.
TITOLO VI – VARIE
Art. 31 (Sito internet)
L’Associazione intende dotarsi di un sito internet al fine di rendere nota in Italia e nel mondo la propria esistenza, la propria attività passata e le prospettive future.
A tal fine intende affidare a persone esperte la realizzazione di un tale mezzo telematico.
Il sito dovrà avere la caratteristica di poter essere aggiornato in funzione agli sviluppi delle attività dell’Associazione.